La FRZ era pienamente legittimata a portare i rifiuti di Formia alla RIDA Ambiente di Aprilia. Lo ha stabilito la sentenza del Tar Lazio, sezione di Latina, che ha rigettato il ricorso presentato dalla CSA di Castelforte, condannandola anche al pagamento delle spese legali a favore della FRZ e alla Rida Ambiente per 5 mila euro ciascuno.
Termina così, con un’altra vittoria nel merito da parte di FRZ, l’ennesia causa intentata da CSA contro il conferimento dei rifiuti della FRZ di Formia in un altro impianto di trattamento.
Per il Tar Lazio, sezione di Latina, il ricorso della CSA è infondato e improcedibile. Così hanno stabilito i giudici Donatella Scala, Presidente, Valerio Torano, Consigliere, Estensore Emanuela Traina, Consigliere, della sezione prima del TAR.
Secondo quanto stabilito dal Tribunale, la normativa vigente e il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti lasciano poco spazio a interpretazioni diverse: nell’ATO di Latina, l’impianto di RIDA Ambiente risulta l’unico formalmente individuato per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Questo assetto normativo e pianificatorio determina, di fatto, l’assenza di concorrenza nel contesto tecnico di riferimento, motivo per cui è stato considerato legittimo da parte della FRZ di Formia, società in house del comune di Formia, procedere con affidamento diretto.
La sentenza chiarisce che altri impianti, anche se esistenti, possono intervenire solo in via sussidiaria o in situazioni di emergenza, salvo modifica del Piano Regionale, il quale resta l’autorità superiore e vincolante per l’intero sistema dei rifiuti della regione.
Giusta la decisione della FRZ di protare i rifiuti all’impianto di trattamento della RIDA Ambiente anche in virtù del minor costo sostenuto, nonostante il trasporto da Formia ad Aprilia.
La vicenda nasce nel febbraio del 2026 a seguito dell’esposto della CSA, dopo che a fine dicembre 2025 la FRZ aveva affidato alla RIDA ambiente il trattamento dei rifiuti di Formia. Nella sentenza il Tar sottolinea la regolarità delle attività poste in essere da FRZ e dalla Rida Ambiente e la piena coerenza dell’affidamento con le norme regionali e con gli strumenti di pianificazione.
Questa sentenza pone la parola fine ad altre possibili tentativi di causa stabilendo che l’unico impianto abilitato dall’Ato è quello di Aprilia e che quello di CSA, nel frattempo diventato TMB, per essere pienamente legittimato ha la necessità che venga inserito nel Piano regionale attraverso una modifica di tale piano regionale.
Finiscono quindi anche tutte le polemiche alimentate da alcuni consiglieri comunali di opposizione, che avevano visto in questo modo di operare della FRZ un possibile danno erariale nei confronti del Comune di Formia. Forse la prossima volta, prima di ululare alla luna, farebbero bene ad informarsi meglio, magari leggendosi qualche legge di riferimento, oppure andando a parlare con la FRZ per capire la ratio di tali azioni.
Bisogna anche dire, a questo punto, che grazie al lavoro sulla differenziata e al risparmio ottenuto con il conferimento alla RIDA Ambiente, sarà possibile abbassare la TARI dell’8% con tutto vantaggio dei cittadini formiani.
Certo è però che qualche riflessione a margine di questa sentenza resta. Ovvero come è stato possibile che solo la FRZ abbia sollevato questo problema di titolarità degli impianti, mentre tanti Comuni continuano a portare i rifiuti alla CSA, senza che via sia una piena legittimazione della CSA all’interno del Piano Regionale e in assenza di situazioni di sussidiarietà ed emergenziali che darebbero modo ai Comuni di ricorrere all’impianto di Castelforte?
Tra questi c’è anche il Comune di Roma che utilizza l’impianto di CSA di Castelforte. Resta, al di la di ciò la necessità di una riflessione più ampia che coinvolga la Regione Lazio in merito alle scelte strategiche e organizzative del sistema di gestione dei rifiuti.
Guardando al futuro, è auspicabile che i prossimi aggiornamenti del Piano Regionale possano contribuire a portare maggiore chiarezza, stabilità e trasparenza nella gestione del ciclo dei rifiuti.






