La Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 18 febbraio 2026 (n. 3686 e sentenze successive), ha escluso la possibilità di risarcimento per i sottoscrittori di buoni fruttiferi postali prescritti, anche nei casi di mancata corretta informazione da parte di Poste Italiane. L’orientamento, definito da Federconsumatori come discutibile, demanda ai risparmiatori l’onere di informarsi autonomamente sulle scadenze dei titoli, anche attraverso strumenti come la Gazzetta Ufficiale o il materiale pubblicitario messo a disposizione dal collocatore.
Federconsumatori, attiva nella tutela dei risparmiatori che ricorrono ai buoni fruttiferi postali – spesso percepiti come prodotti sicuri e destinati a garantire un futuro ai familiari – esprime sconcerto per una decisione che, secondo l’associazione, “scarica sul risparmiatore l’intera responsabilità di non essersi attivato per acquisire le informazioni rilevanti sui buoni fruttiferi sottoscritti e di non aver provveduto al loro riscatto in tempo utile, perdendo così i propri soldi, che credeva al sicuro“.
La pronuncia assolve Poste Italiane dall’obbligo di fornire il Foglio Informativo Analitico (FIA) ai clienti, una scelta ritenuta rischiosa per la tutela del risparmio e per i rapporti tra cittadini e operatori finanziari.
Federconsumatori sottolinea la necessità di rafforzare le tutele per i risparmiatori e propone una revisione normativa che consenta di riscattare i titoli anche oltre dieci anni dalla scadenza, in linea con quanto previsto dall’Articolo 47 della Costituzione sulla tutela del risparmio. L’associazione auspica che i collocatori siano tenuti a informare attivamente i clienti, non solo in fase di sottoscrizione ma anche in prossimità della prescrizione dei titoli, ad esempio tramite contatti diretti.


