Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso per la richiesta cautelare avanzata dalla società Fassa s.r.l. contro il Comune di Artena, nell’ambito del contenzioso relativo alla sospensione dei lavori nel cantiere di via della Pescara.
La decisione è contenuta nell’ordinanza emessa dalla Seconda Sezione Quater del Tribunale Amministrativo Regionale, che ha rigettato la domanda di sospensiva presentata dalla società contro il provvedimento notificato il 16 aprile scorso dal Comune.
Al centro della vicenda c’è l’ordinanza di sospensione dei lavori emanata dall’amministrazione comunale per il cantiere individuato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 43, particelle 106, 108, 121 e 239. Da questo atto nasce il ricorso della Fassa contro il comune di Artena.
Il Tar: “Nessun danno irreparabile”
Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda la mancanza del cosiddetto “periculum in mora”, cioè del rischio di un danno grave e irreparabile necessario per ottenere la sospensione urgente dell’atto amministrativo.
Secondo il Tar, infatti, l’eventuale danno subito dalla società sarebbe “meramente economico” e quindi eventualmente risarcibile nella fase successiva del giudizio.
Un punto particolarmente rilevante perché il Tribunale apre di fatto alla possibilità di una futura richiesta risarcitoria nei confronti del Comune di Artena, qualora nel giudizio di merito dovessero emergere profili favorevoli alla società ricorrente.
I giudici amministrativi precisano inoltre che neppure la situazione di dissesto finanziario del Comune rappresenta un elemento sufficiente per concedere la sospensiva.
Ordinanza di demolizione possibile anche prima dei 45 giorni
Altro passaggio centrale dell’ordinanza riguarda i poteri del Comune di Artena in merito ai successivi provvedimenti sanzionatori.
Il Tar evidenzia infatti che l’eventuale ordinanza di demolizione “ben può essere adottata indipendentemente dal decorso del termine di quarantacinque giorni” previsto dall’articolo 27 del Testo Unico dell’Edilizia.
Tradotto: il Comune può procedere con l’adozione dell’ordinanza di demolizione anche prima della scadenza del termine fissato al 31 maggio 2026, data entro cui cessano gli effetti del provvedimento di sospensione dei lavori.
Una precisazione che rafforza il potere dell’amministrazione comunale nell’ambito dell’azione repressiva urbanistica e che rappresenta uno dei punti più delicati dell’intera vicenda amministrativa.
Spese compensate tra le parti
Il Tar ha infine disposto la compensazione delle spese relative alla fase cautelare tra tutte le parti coinvolte nel procedimento.
La causa proseguirà ora nel giudizio di merito, dove verranno affrontate nel dettaglio le questioni legate alla legittimità dell’ordinanza impugnata dalla società Fassa.





