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Home » Blog » Nemi: Lottizzazione via dei Corsi, il Tar respinge il ricorso per risarcimento danni ai costruttori.

Nemi: Lottizzazione via dei Corsi, il Tar respinge il ricorso per risarcimento danni ai costruttori.

Eugenio SiracusaEugenio Siracusa08/12/20245 Mins Read

Nessun risarcimento danni ai costruttori del maxi piano edilizio di via dei Corsi. Si chiude così, almeno per ora, la vicenda legata alla maxi lottizzazione che avrebbe portato in via dei Corsi oltre 20 mila metri cubi di cemento in pieno parco dei Castelli Romani.

Così ha deciso la sentenza del Tar resa nota lo scorso 3 dicembre. I costruttori della lottizzazione avevano infatti intentato causa contro il Parco dei Castelli, reo secondo i ricorrenti “del danno ingiusto causato con la pluralità di tardivi e illegittimi dinieghi di autorizzazione del programma integrato di intervento di iniziativa privata in località “Corsi” nel Comune di Nemi“.

Tutto è legato al diniego delle autorizzazioni obbligatorie del Parco Regionale del 2009 e del 2013, relativamente alla realizzazione della lottizzazione, che è bene ricordare, era stata in un primo momento approvata dal Comune di Nemi con l’allora sindaco Bertucci, lo stesso di oggi.

Infatti il collegio giudicante nella sentenza afferma “Il Collegio osserva che, nonostante il provvedimento favorevole per i ricorrenti sia stato adottato in seguito a due annullamenti giurisdizionali di precedenti dinieghi, lo stesso non si fonda sulla medesima istruttoria.
E’ stata, infatti, necessaria un’istruttoria integrativa al fine di addivenire all’assenso dell’intervento in questione.
” Tradotto significa che nonostante il provvedimento autorizzativo sia stato favorevole per i ricorrenti (ovvero i costruttori) adottato in seguito di due dinieghi lo stesso non si fonda, quindi non è fondato sulla medesima istruttoria, ma su una istruttoria integrativa per conoscere l’assenso o meno all’intervento.

Nella sentenza infatti si legge “La necessità di un supplemento istruttorio, che fa seguito tra l’altro ad un annullamento giurisdizionale motivato su un difetto di istruttoria e motivazione, implica che al momento dei precedenti dinieghi l’Amministrazione non era in possesso di tutti gli elementi necessari per valutare l’assentibilità del programma.

La zona dove doveva sorgere la maxi lottizzazione

Ebbene, solo a seguito dell’integrazione istruttoria richiesta dall’Ente Parco, l’Amministrazione è stata posta nelle condizioni di valutare compiutamente la fattispecie e di adottare il provvedimento favorevole ai ricorrenti.

Le pronunce che hanno annullato i dinieghi opposti dall’Ente Parco non hanno, infatti, accertato la spettanza del bene della vita agognato dai ricorrenti consentendo all’Amministrazione un margine di discrezionalità nel riesercizio del potere.” Precisa la motivazione della sentenza.

Per questi motivi il Tar ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata dai ricorrenti.

Ma come sono andati i fatti? Come è stato possibile che un piano di lottizzazione così imponente potesse essere presentato al Comune di Nemi?

La vicenda.

I fatti risalgono ai primi anni 2005, quando venne presentato un piano di lottizzazione per realizzare un centinaio di villette in via dei Corsi, in pieno Parco dei Castelli.

L’area era stata definita edificabile dal Piano regolatore generale del Comune.

Pochi ricordano però che il comportamento del Comune di Nemi fu alquanto singolare. Infatti prima il Comune propose un ricorso al Tar per contrastare i “no” degli Enti sovracomunali, poi lo ritirò e al contempo non ritenne di presentare un ricorso al Consiglio di Stato, perché come ebbe a dire il Sindaco Bertucci con dichiarazioni alla stampa dell’epoca “La vittoria al Tar dei costruttori è stata schiacciante, non dando margine di appello”.

Ma c’è ancora dell’altro. Dopo che il Comune di Nemi emise una ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite senza titolo abilitativo da parte di alcuni privati su alcuni terreni interessati dal Piano Integrato, il Comune decise di incaricare un legale, impegnando la somma di 4.500 euro per contrastare il ricorso al Tar, senza mai però costituirsi in tale sede.

Il TAR rilevando quindi la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale,  dispose che i competenti uffici del Comune di Nemi, provvedessero a predisporre una accurata ed analitica relazione sui fatti di causa, come si legge anche nella motivazione della sentenza del 3 dicembre 2024.

La Regione bloccò il piano nel 2015 e il Tar confermò tale blocco l’anno successivo.

Ancora più emblematico il comportamento del Parco dei Castelli Romani. L’Ente organo regionale la cui funzione principale, dovrebbe essere quella di mantenere l’equilibrio ambientale del territorio, non ricorse al Consiglio di Stato per cercare di far valere le proprie ragioni dopo la sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio che concesse il parere positivo all’attuazione del Piano edificatorio in via dei Corsi, un territorio che ad oggi rappresenta un vero e proprio polmone verde nel cuore dei Castelli Romani.

E così, dopo che fu detto no al cemento, nell’epoca in cui l’Ente regionale era guidato da Gianluigi Peduto, il no divenne un sì nel periodo del commissario Matteo Mauro Orciuoli nel 2010, per poi ridiventare un no sotto il commissario Sandro Caracci nel 2013.

A seguito di ulteriori ricorsi il Tar nel 2017 chiese una analitica relazione tecnica, mentre nel frattempo era partita una raccolta di firme del comitato No PIC per fermare la realizzazione del maxi insediamento in via dei Corsi (per inciso la stessa zona dove invece si vorrebbe fare un distributore di benzina che l’amministrazione di Nemi ha dichiarato essere di interesse pubblico n.d.r.).

Lo scorso 3 dicembre il deposito della sentenza che nega il risarcimento danni. Vicenda chiusa e territorio salvato. Resta però, vendendo quanto tempo ci è voluto una similitudine con la vicenda relativa alla costruzione del distributore di benzina, sempre nei pressi di via dei Corsi.

Stessa area, stessi vincoli, ma questa volta il Comune di Nemi, sempre Sindaco Bertucci, ha invocato l’interesse pubblico per superare l’empasse degli eventuali pareri negativi. Il parco in questo frangente invece di far valere lo stesso parere per la lottizzazione, ovvero zona vincolata, questa volta non ha tenuto lo stesso profilo.

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