La vicenda della mancata firma dei contratti di affidamento degli appalti aggiudicati tramite la SUA di Frosinone, alla Super Eco della famiglia Ciummo, continua ad apparire come un vero e proprio giallo.
A Frosinone non si capisce cosa sia successo, ma appare evidente che il contratto non sia stato firmato, così come è accaduto a San Vittore per quattro anni consecutivi, tanto è durato l’appalto.
L’opposizione consiliare, Eugenio Iannetta, Francesco Paolo Funer e Francesco Paolo Giangrande, dopo aver chiesto copia del contratto affidato nel 2024 alla Super Eco, in continuità con il precedente appalto, non ha ancora ricevuto copia e si è rivolta al Prefetto Ernesto Liguori per sollecitare la consegna dei documenti, essendo ormai trascorsi, abbondantemente, i venti giorni previsti.
Ma perché sta accadendo questo? Come mai i comuni non rispettano la normativa? Perché tanta ritrosia a fornire risposte chiare e documenti?
Innanzitutto va detto che da una verifica fatta la Super Eco appare sì nella white list della Prefettura di Frosinone, la ma sua iscrizione è ferma al 2021 ed è in attesa ancora di essere rinnovata.
Come è possibile quindi che la SUA di Frosinone non si sia accorta di questo? Come mai il Comune di Frosinone, nella figura dell’assessore Scaccia non è stato in grado fare la stressa verifica che abbiamo fatto noi? Nel caso di San Vittore è stato più scaltro il dirigente che non ha mai sollecitato la firma del contratto, o chi lo ha sostituito che, sembra, lo abbia invece fatto firmare?
Interrogativi che, leggendo la normativa di riferimento, si risolvono da soli. Vediamo cosa dice la normativa al riguardo.
L’articolo 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023, stabilisce che, una volta che l’aggiudicazione è efficace, e salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto di appalto deve avvenire entro 60 giorni.
In caso di mancata stipula entro questo termine, il segretario comunale, in quanto responsabile della legalità dell’azione amministrativa, ha il dovere di verificare le cause di tale inadempienza e, in particolare, se l’aggiudicatario non abbia ottemperato agli obblighi previsti per la stipula (come la presentazione della garanzia definitiva, ad esempio).
Se la mancata stipula è dovuta a causa di inadempienze dell’aggiudicatario o ad altre irregolarità, il segretario comunale deve avvisare l’ANAC, in quanto la situazione potrebbe configurare una fattispecie di mancato rispetto dei principi di trasparenza e legalità nella gestione dei contratti pubblici, oltre che un danno erariale.
La segnalazione all’ANAC è un atto dovuto per garantire la corretta applicazione del Codice Appalti e per prevenire eventuali fenomeni corruttivi.
Inoltre, il segretario comunale potrebbe valutare l’opportunità di applicare le sanzioni previste dal Codice degli Appalti per la mancata stipula del contratto, come la revoca dell’aggiudicazione o l’applicazione di penali.
Ma c’è di più. Una ditta che è stata segnalata all’ANAC per mancata sottoscrizione del contratto d’appalto non può partecipare alla stessa gara d’appalto.
La mancata sottoscrizione del contratto, senza giustificato motivo, comporta l’esclusione dalla gara e, in alcuni casi, anche l’incameramento della cauzione provvisoria, secondo italiAppalti.
Inoltre, quando un’impresa si aggiudica un appalto, ha l’obbligo di stipulare il contratto con la stazione appaltante. Se l’impresa si rifiuta di sottoscrivere il contratto senza una valida ragione, si espone a conseguenze negative.
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) può essere informata di tale inadempimento e, a seconda della gravità, può adottare provvedimenti sanzionatori. L’ANAC potrebbe anche disporre altre sanzioni, come ad esempio una sanzione pecuniaria alla stazione appaltante, oppure la riduzione della durata del contratto.
La mancata sottoscrizione del contratto, senza giustificato motivo, è motivo di esclusione dalla gara stessa, e rende impossibile alla stessa ditta di partecipare nuovamente.
In caso di rifiuto di stipula del contratto, la stazione appaltante può incamerare la cauzione provvisoria versata dall’impresa aggiudicataria, secondo italiAppalti.
Fin qui la normativa che sembra essere molto chiara. Quindi è legittima la richiesta avanzata dai consiglieri di opposizione al sindaco di San Vittore, come è legittima la richiesta avanzata da Pasquale Cirillo per l’appalto affidato a Super Eco a Frosinone. A questo punto le risposte debbono essere rese note dalle amministrazioni comunali.
Il Prefetto Liguori, a questo punto, bene farebbe a sollecitare le Amministrazioni comunali e i Sindaci, per quelle che sono le sue competenze quale autorità di Governo del territorio, al fine di ristabilire chiarezza e laddove necessario, la legalità.