FORMIA – Il Consiglio di Stato dà ragione alla Formia Rifiuti Zero (FRZ) e alla RIDA Ambiente e conferma la legittimità dell’affidamento del servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani indifferenziati del Comune di Formia all’impianto di RIDA. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza pubblicata nel procedimento numero 5206/2026, ha respinto integralmente l’appello presentato dalla CSA – Centro Servizi Ambientali S.r.l., confermando la precedente pronuncia del TAR Lazio, sezione di Latina.
Una decisione importante per il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio pontino, che chiarisce un punto fondamentale: in base al Piano regionale di gestione dei rifiuti del 2020, l’impianto di RIDA Ambiente risulta l’unico individuato per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nell’ATO di Latina. Una circostanza che, secondo i giudici amministrativi, determina l’assenza di concorrenza per motivi tecnici e legittima il ricorso all’affidamento diretto.
La battaglia legale sull’affidamento dei rifiuti di Formia
La vicenda nasce dalla determina del 30 dicembre 2025 con la quale FRZ, società in house del Comune di Formia incaricata della gestione dei rifiuti urbani, aveva affidato a RIDA Ambiente il servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati, identificati con il codice EER 20.03.01.
L’affidamento, disposto ai sensi dell’articolo 76, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, aveva un valore complessivo stimato di 1,2 milioni di euro, oltre IVA.
La scelta di FRZ si fondava su due elementi: da una parte, l’assenza di concorrenza per motivi tecnici, considerato che il Piano regionale dei rifiuti individua RIDA come unico impianto per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nell’ATO di Latina; dall’altra, la maggiore convenienza economica dell’offerta presentata da RIDA rispetto a quella della CSA.
La Centro Servizi Ambientali, titolare di un impianto nello stesso ambito territoriale, aveva contestato l’affidamento davanti al TAR Lazio, sostenendo di essere anch’essa autorizzata a svolgere l’attività di trattamento dei rifiuti indifferenziati. Il TAR di Latina, con la sentenza numero 515 del 2026, aveva già respinto nel merito la contestazione relativa alla legittimità dell’affidamento, dichiarando improcedibili le altre censure. CSA aveva quindi deciso di rivolgersi al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato: il Piano regionale non è un atto ricognitivo
Nella sentenza del 2026 i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto infondato l’appello della CSA, concentrando la propria decisione sul valore giuridico del Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio regionale del Lazio il 5 agosto 2020. La questione centrale riguardava proprio la mancata inclusione dell’impianto CSA tra quelli individuati dal Piano per il trattamento dei rifiuti urbani nell’ATO di Latina.
La società appellante sosteneva che il Piano avesse natura meramente ricognitiva e che la mancata indicazione del proprio impianto fosse riconducibile a un errore, nonostante le successive autorizzazioni regionali e la realizzazione della linea di stabilizzazione.
Una tesi che il Consiglio di Stato ha respinto. I giudici hanno ribadito che il Piano regionale non costituisce un semplice elenco degli impianti esistenti, ma definisce l’organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani e stabilisce che questi debbano essere conferiti presso impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) o biologico meccanico (TBM).
Nella parte dedicata all’ATO di Latina, il Piano del 2020 individua esclusivamente l’impianto di RIDA Ambiente. Quello della CSA, invece, non compare tra le strutture previste per il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati. Un elemento che, secondo il Consiglio di Stato, non può essere superato invocando un semplice errore materiale.
Per autorizzare l’impianto CSA serve modificare il Piano regionale
Particolarmente significativa è la parte della sentenza in cui viene chiarito che le autorizzazioni amministrative rilasciate alla CSA non sono sufficienti, da sole, a legittimare l’operatività dell’impianto nel sistema regionale di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.
I giudici richiamano precedenti pronunce, tra cui la sentenza del Consiglio di Stato numero 7208 del 2024, evidenziando che il Piano regionale vieta l’autorizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti urbani quando nell’ATO esistono già strutture idonee a soddisfare il fabbisogno.
Per consentire l’inserimento dell’impianto CSA nel sistema previsto dal Piano, dunque, non basterebbero singoli provvedimenti autorizzativi: sarebbe necessaria una modifica del Piano regionale attraverso un’apposita deliberazione del Consiglio regionale.
È proprio questo passaggio a risultare decisivo per la controversia. L’impianto di RIDA Ambiente è l’unico individuato dal PRGR 2020 per l’ATO di Latina e, di conseguenza, FRZ poteva legittimamente ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, in presenza dell’assenza di concorrenza per motivi tecnici.
CSA condannata a pagare le spese legali a FRZ e RIDA
Il dispositivo della sentenza non lascia spazio a interpretazioni: il Consiglio di Stato respinge l’appello della CSA e conferma la pronuncia del TAR Lazio – Latina.
Ma c’è anche una conseguenza economica per la società ricorrente. La CSA – Centro Servizi Ambientali S.r.l. è stata infatti condannata a rifondere le spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di FRZ e RIDA Ambiente.
L’importo è stato liquidato in 6.000 euro, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da ripartire in misura uguale tra le due società. In sostanza, 3.000 euro ciascuna, oltre agli oneri previsti dalla normativa.
Una sentenza importante per il sistema dei rifiuti della provincia di Latina
La pronuncia rappresenta un passaggio significativo per il settore del trattamento dei rifiuti nel territorio pontino. Il Consiglio di Stato ha confermato la validità dell’impostazione seguita da FRZ, riconoscendo che l’affidamento a RIDA Ambiente era legittimo proprio in ragione della pianificazione regionale vigente.
La sentenza ribadisce inoltre la centralità del Piano regionale dei rifiuti nella definizione degli impianti che possono operare nel sistema di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.
Per FRZ si tratta della conferma giudiziaria della correttezza della procedura adottata per garantire il trattamento dei rifiuti prodotti dal Comune di Formia. Per RIDA Ambiente, invece, viene riconosciuto il ruolo dell’impianto individuato dal Piano regionale come riferimento per l’ATO di Latina. Un esito che mette un punto fermo, sul piano giudiziario, alla contestazione avanzata dalla CSA sull’affidamento del servizio.
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