POMEZIA – Si chiude con una sconfitta per Ecosystem di Pomezia il contenzioso sull’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati del Comune di Castelnuovo di Porto. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato dalla società, dando ragione all’amministrazione comunale e a RIDA Ambiente, risultata affidataria del servizio per il periodo compreso tra il 1° maggio 2026 e il 30 aprile 2027.
La sentenza, pronunciata dalla Seconda Sezione Bis del TAR Lazio, riguarda il ricorso numero 6259/2026 e conferma la legittimità della determinazione comunale n. 145 del 29 aprile 2026, con la quale era stato disposto l’affidamento diretto del servizio a RIDA Ambiente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 36/2023.
Il ricorso di Ecosystem contro l’affidamento a RIDA Ambiente
La vicenda nasce dalla decisione del Comune di Castelnuovo di Porto di affidare a RIDA Ambiente il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, codice EER 200301.
Ecosystem, società con sede a Pomezia e operante nel settore ambientale, aveva contestato la scelta dell’amministrazione, chiedendo l’annullamento dell’affidamento, l’eventuale inefficacia del contratto stipulato con RIDA Ambiente e il subentro nella gestione del servizio.
La società ricorrente aveva svolto il servizio per il Comune negli anni precedenti, dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2026, attraverso una serie di affidamenti.
Al centro del ricorso c’era soprattutto la collocazione geografica degli impianti. Ecosystem dispone infatti di uno stabilimento a Pomezia, nell’ambito territoriale ottimale (ATO) di Roma e della Città Metropolitana, mentre l’impianto di RIDA Ambiente si trova ad Aprilia, in provincia di Latina.
Secondo Ecosystem, la scelta del Comune avrebbe violato i principi di autosufficienza impiantistica e prossimità previsti dalla normativa ambientale. La società sosteneva che i rifiuti avrebbero dovuto essere trattati preferibilmente negli impianti situati nell’ATO di riferimento, senza ricorrere a strutture collocate in un diverso ambito territoriale.
Contestata anche la valutazione economica dell’offerta di RIDA Ambiente, con particolare riferimento alle tariffe applicate e ai possibili costi aggiuntivi per il conferimento fuori ATO.
Per il TAR il principio di prossimità non è un divieto assoluto
Il punto centrale della decisione riguarda proprio il rapporto tra i principi ambientali di prossimità e autosufficienza e le regole che disciplinano gli affidamenti pubblici.
I giudici amministrativi hanno chiarito che questi principi non possono essere interpretati come un divieto assoluto di affidare il servizio a un operatore che dispone di impianti al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento.
Una lettura troppo rigida, secondo il TAR, finirebbe per limitare eccessivamente la discrezionalità delle amministrazioni e per impedire la ricerca della soluzione economicamente più conveniente.
La sentenza richiama anche i principi del risultato e dell’accesso al mercato introdotti dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Le amministrazioni, nella scelta del gestore, devono poter individuare la combinazione più vantaggiosa tra qualità e prezzo, senza creare artificiali barriere territoriali che potrebbero favorire rendite di posizione.
Nel caso specifico, il TAR ha inoltre rilevato che il Piano regionale di gestione dei rifiuti consente, in presenza di carenze impiantistiche, di ricorrere a strutture collocate in altri ambiti territoriali.
Una circostanza particolarmente rilevante per il territorio romano, che continua a registrare una situazione di deficit nella disponibilità degli impianti.
RIDA Ambiente più conveniente nonostante il conferimento fuori ATO
Un altro passaggio decisivo della sentenza riguarda la distanza tra gli impianti e la convenienza economica dell’affidamento.
Il TAR ha evidenziato che lo stabilimento di RIDA Ambiente ad Aprilia dista poco più di dieci chilometri da quello di Ecosystem a Pomezia.
Una distanza che, secondo i giudici, non rende irragionevole la scelta del Comune, soprattutto considerando che il maggior costo del trasporto e l’eventuale contributo aggiuntivo per il conferimento fuori ATO non hanno impedito a RIDA Ambiente di presentare un’offerta economicamente più vantaggiosa.
Respinta anche la contestazione relativa alle tariffe. Il Tribunale ha ricordato che il trattamento dei rifiuti è soggetto a un sistema tariffario regolato dall’autorità competente e che le differenze tra le tariffe applicate dai due operatori dipendono anche dai diversi tempi con cui sono stati definiti i rispettivi procedimenti regionali.
Inoltre, per il 2026 le nuove tariffe non risultavano ancora adottate al momento della decisione. Gli eventuali conguagli sarebbero quindi stati quantificabili soltanto successivamente e avrebbero potuto riguardare entrambe le offerte.
Ecosystem condannata a pagare le spese legali
Con il dispositivo della sentenza, il TAR Lazio ha respinto integralmente il ricorso di Ecosystem, confermando quindi la legittimità dell’affidamento a RIDA Ambiente.
La società di Pomezia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Castelnuovo di Porto e di RIDA Ambiente.
Il Tribunale ha liquidato 3.000 euro a favore di ciascuna delle due parti, oltre agli accessori di legge, per un totale di 6.000 euro, oltre agli oneri previsti.
Una decisione che consolida l’affidamento del servizio a RIDA Ambiente e ribadisce un principio importante per la gestione dei rifiuti: la prossimità degli impianti resta un criterio da considerare, ma non può diventare un vincolo assoluto capace di impedire alle amministrazioni di scegliere l’offerta economicamente più conveniente nel rispetto della normativa.
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